Questo blog è solo l'inizio di quella che, terminati i gradi giudiziari, diventerà la storia che personalmente racconterò....un libro che è già nella mia testa...
lunedì, marzo 31, 2014
mercoledì, febbraio 26, 2014
Il nodo della contenzione in psichiatria tra gestione della sicurezza, diritti del paziente e “inconscio istituzionale”
25 Febbraio 2014 Nota a Tribunale di Cagliari, sez. Gip, sent. 17 luglio 2012, Giud. Casula
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" ..9. Il protrarsi della contenzione per una
settimana, come nella tragica vicenda della morte di Giuseppe Casu,
induce il sospetto che qualcosa possa non aver correttamente funzionato
nella gestione del paziente. Per quali ragioni, ad esempio,
sarebbe stato tenuto costantemente legato al letto, sebbene, come
risulta dalle testimonianze, egli alternava momenti di tranquillità a
momenti di aggressività, e nonostante le sue condizioni consentissero
agli infermieri di "scontenerlo" temporaneamente per accompagnarlo in
bagno per le operazioni di lavaggio?"
"Qualsiasi
ricostruzione della giustificazione della contenzione meccanica
coerente con le garanzie costituzionali della libertà personale non può
che presupporre come ulteriore condizione di legittimità la brevità
della "blocco del corpo" del paziente
psichiatrico. Illegittimo è il protrarsi di una limitazione della
libertà personale fuori dai casi espressamente autorizzati dalla legge
dello Stato e la cui ammissibilità non sia stata confermata da un
provvedimento dell'autorità giudiziaria. Per quanto non si possa
stabilirne a priori la durata massima, la legatura doverosa del paziente
in situazioni di stretta necessità non può che avere una durata
limitata per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle
condizioni che l'hanno motivata[8]. Quando la contenzione non resta
circoscritta a pochi momenti necessari, a una breve fase di passaggio
indispensabile per calmare il paziente (ad esempio, per somministrare un
farmaco), diventa strumento illegittimo e configura il delitto di
sequestro di persona."
" ...Legare
il paziente al letto è una scelta niente affatto ineluttabile come
dimostra l'esistenza in Italia (e all'estero) di Spdc che, oltre a
lavorare con le porte del reparto aperte, rifiutano altresì la
contenzione; e ciò non per ragioni ideologiche, ma
per precise necessità terapeutiche, oltre che ovviamente per rispetto
della dignità umana e dei diritti fondamentali del sofferente
psichico[10]. I servizi no restraint non costituiscono esperienze
pionieristiche e isolate nel panorama nazionale e internazionale, ma
rappresentano modelli di buon operatività basati sull'esperienza e che
vanno radicandosi anche in realtà metropolitane di grandi dimensioni,
presumibilmente uguali per tipologia di utenza ai servizi in cui la
contenzione si pratica[11]. Questi Spdc hanno fondato lo scorso novembre
2013 l'associazione "Club degli SPDC no restraint"[12].
"Dalla
sentenza non è dato evincere quali procedure o accorgimenti operativi
ed organizzativi e quali interventi siano stati adottati e messi in atto
dai sanitari per tentare di slegare il paziente. Si apprende piuttosto
un dato che appare alquanto inquietante,
emerso dalla testimonianza di un medico della reparto, confermata dal
direttore del Spdc, secondo cui « la pratica della "contenzione fisica"
anche oltre le 48 ore era frequente in quel reparto che presentava
problemi legati al sovraffollamento, atteso che il numero dei pazienti
ricoverati era di gran lunga eccedente quello massimo stabilito dai
regolamenti mentre quello del personale infermieristico era inferiore a
quello necessario ».
"Si tratta di una dichiarazione rilevante che fa luce su una prassi allarmante diffusa nel reparto e solleva la delicatissima questione, che nella sentenza appare solo marginalmente sfiorata, se il protrarsi della contenzione meccanica di Giuseppe Casu sia stata o meno parte di una terapia avente prevalentemente carattere di contenimento routinario."
Di sotto il link per leggere tutto l'articolo
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venerdì, dicembre 13, 2013
DEPOSIZIONE MOTIVAZIONI SENTENZA SECONDO GRADO SULLE CAUSE DI MORTE
Oggi 13/12/2013 depositata la sentenza del secondo grado di giudizio sulle cause di morte di mio padre, la commissione dice:
"E' INTIMA CONVINZIONE DEL COLLEGIO CHE LA MORTE DI CASU SIA STATA CAUSATA DALLA CONDOTTA GRAVEMENTE COLPOSA DEGLI IMPUTATI ( GIAMPAOLO TURRI, MARIA ROSARIA CANTONE ) MA L'IMPOSSIBILITA' DI STABILIRE LE CAUSE DELLA MORTE PER LA SOPRAVVENUTA SPARIZIONE DEI REPERTI ANATOMICI NON CONSENTE DI DARE UN COLLEGAMENTO DI CAUSA ED EFFETTO TRA LA CONDOTTA COLPOSA DEI MEDICI E L'EVENTO!
Tg sardegna, minuto 9 circa, deposizione motivazioni sentenza casu
Assolti per la morte in Psichiatria
"ma macroscopico caso di malasanità"
Le motivazioni della sentenza di assoluzione per la morte dell'ambulante di Quartu Giuseppe Casu al Santissima Trinità di Cagliari.
Confermata l'assoluzione anche in secondo grado perché mancavano le prove della colpevolezza del primario e del medico curante, ma la morte di Giuseppe Casu, l'ambulante di Quartu Sant'Elena ricoverato con la forza nel 2006 in Psichiatria al Santissima Trinità di Cagliari, si configura comunque come un "macroscopico caso di malasanità". Lo hanno scritto nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, i giudici della Corte d'appello che hanno fatto cadere le accuse nei confronti di Giampaolo Turri e Maria Cantone, i due medici accusato dell'omicidio colposo dell'ambulante deceduto dopo sette giorni passati in un letto di contenimento del reparto. Il procuratore generale Michele Incani aveva sollecitato un anno e sei mesi per ciascun imputato, ma la Corte aveva confermato l'assoluzione del primo grado. Nelle motivazioni i giudici confermano che si è trattato di un caso emblematico di malasanità, ribadendo anche le ipotesi di accanimento farmacologico avanzate dalla Procura. Pur in assenza del nesso causale tra la condotta degli imputati ed il decesso del paziente, i giudici hanno evidenziato "evidenti profili di colpa per negligenza e imperizia". A fine aprile, invece, la stessa Corte d'Appello aveva ribaltato l'assoluzione nei confronti del primario dell'Anatomia Patologica del Santissima Trinità, Antonio Maccioni, condannandolo a 3 anni e 3 mesi, riducendo la pena ad un anno per il tecnico di laboratorio Stefano Esu. L'accusa per il primario era quella di soppressione di parti di cadavere, frode processuale, favoreggiamento e falso (da cui era stato assolto) nella vicenda della sparizione dei reperti autoptici dell'ambulante quartese. Con le motivazioni appena depositate in merito alla sentenza di assoluzione di Turri e Cantone, i difensori della famiglia di Casu annunciano il ricorso in Cassazione.
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